LO STATUTO UFFICIALE
 Aglae Edizioni Milano - Associazione Culturale No-Profit
 codice fiscale n° 97310700154 

DENOMINAZIONE
1) Ai sensi degli artt. 36 ss. C.C., è costituita un’Associazione culturale denominata “Aglae Edizioni Milano”. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

SEDE
2) L'Associazione ha sede in MILANO, viale MARCHE 64, 20159, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

DURATA
3) L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

SCOPO
4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori della promozione artistica e culturale, favorendo la produzione e la diffusione di arti, saperi e studi che siano ritenuti marginali nell’attuale panorama culturale e editoriale. In particolare, l’associazione si occupa di:
A) Piccola editoria
B) Organizzazione di eventi culturali
C) Performance artistiche
D) Gestione del Sito Web www.viandante.com
L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
5) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi (collaborare) con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
6) Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi ideali dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione all’Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. Possono far parte dell’associazione solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote associative sono intrasferibili a terzi.
8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dall’Assemblea I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. L’Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6. Tutti i soci maggiorenni, in regole con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. L’Assemblea potrà inoltre deliberare l’esclusione di quei soci risultati affetti da palese idiozia, comprovata dalla maggioranza più uno dei membri dell’Assemblea stessa.

PATRIMONIO
9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10) Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente

ASSEMBLEA
11) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa.
All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione:
- il bilancio dell'esercizio sociale;
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
12) Le convocazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono fatte mediante lettera, o fax o posta elettronica, spedita a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e elenco delle materie da trattare.
13) Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria (di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto) (da eliminare), sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione della La deliberazione di scioglimento dell'associazione che deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

CONSIGLIO DIRETTIVO
14) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a undici membri. Il numero di membri è stabilito dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
15) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. (Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE
17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere rieletto. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
18) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
19) L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. (nota: è opportuno a fini fiscali che l’esercizio sociale coincida con l’anno solare) Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
20) L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea straordinaria o per inattività dell’assemblea ordinaria protratta per oltre due anni. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, nonché i poteri dei liquidatori per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

NORME APPLICABILI
22) Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N.